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venerdì 15 aprile 2011

Libro Quarto - Delle obbligazioni: Titolo VIII - Dell'arricchimento senza causa (Artt. 2041-2042)

Titolo VIII - Dell'arricchimento senza causa

Art. 2041. Azione generale di arricchimento.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.




Art. 2042. Carattere sussidiario dell'azione. 
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.

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