Art. 1
abrogato
Art. 2
abrogato
Art. 3
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti , con i quali si dispongono fondazioni La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell`atto, il testo letterale concernente la liberalita`, la indicazione degli eredi e della loro residenza.
Il prefetto e` autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l`esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi. Puo` anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessita`, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio
Codici & Leggi
Un nuovo modo di concepire il diritto...
venerdì 15 aprile 2011
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie: Disposizioni di attuazione e transitorie (Artt. 1-256)
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Libro Sesto - Della tutela dei diritti: Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti (Artt. 2907-2933)
Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti
Capo I - Disposizioni generali
Art. 2907. Attività giurisdizionale.
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.
Capo I - Disposizioni generali
Art. 2907. Attività giurisdizionale.
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.
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Libro Sesto - Della tutela dei diritti: Titolo V - Della prescrizione e della decadenza (Artt. 2934-2969)
Titolo V - Della prescrizione e della decadenza
Capo I - Della prescrizione
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 2934. Estinzione dei diritti.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
Capo I - Della prescrizione
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 2934. Estinzione dei diritti.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
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Libro Sesto - Della tutela dei diritti: Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (Artt. 2740-2906)
Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
Capo I - Disposizioni generali
Art. 2740. Responsabilità patrimoniale.
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 2741. Concorso dei creditori e cause di prelazione.
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore , salvo le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
Capo I - Disposizioni generali
Art. 2740. Responsabilità patrimoniale.
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 2741. Concorso dei creditori e cause di prelazione.
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore , salvo le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
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Libro Sesto - Della tutela dei diritti: Titolo II - Delle prove (Artt. 2697-2739)
Titolo II - Delle prove
Capo I - Disposizioni generali
Art. 2697. Onere della prova.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Capo I - Disposizioni generali
Art. 2697. Onere della prova.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
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