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venerdì 15 aprile 2011

Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie: Disposizioni di attuazione e transitorie (Artt. 1-256)

Art. 1
abrogato

Art. 2
abrogato

Art. 3
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti , con i quali si dispongono fondazioni La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell`atto, il testo letterale concernente la liberalita`, la indicazione degli eredi e della loro residenza.
Il prefetto e` autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l`esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi. Puo` anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessita`, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio




Art. 4
abrogato

Art.5
abrogato

Art. 6
L`acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non e` soggetto alla necessita` dell`autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall`acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.

Art. 7
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.

Art. 8
La convocazione dell`assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l`ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Se non e` vietato dall`atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell`assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all`avviso di convocazione.

Art. 9
Nell`ipotesi prevista dal quarto comma dell`art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l`autorita` governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l`azione di annullamento della deliberazione.

Art. 10
abrogato

Art. 11
Quando la persona giuridica e` dichiarata estinta o quando l`associazione e` sciolta , il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d`ufficio, nomina uno o piu` commissari liquidatori, salvo che l`atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell`atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.
Quando lo scioglimento dell`associazione e deliberato dall`assemblea, la nomina puo` essere fatta dall`assemblea medesima con la maggioranza prevista dall`articolo 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall`assemblea o nelle forme previste nell`atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.

Art. 12
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali . Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.

Art. 13
I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all`annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica e` iscritta , e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All`atto della consegna e` redatto inventario, di cui e` trasmessa copia al presidente del tribunale. 
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l`inventario e redatto dall`ufficiale giudiziario procedente.

Art. 14
Entro trenta giorni dalla formazione dell`inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell`attivo e del passivo dell`ente, se riconoscono che il patrimonio non e` sufficiente al pagamento integrale delle passivita`, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell`interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.
Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell`attivo sul passivo.
In quest`ultimo caso i creditori dell`ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall`annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo e` ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo e` annotato nel registro a cura dei liquidatori.

Art. 15
Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell`articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell`ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui e` necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano. 
I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non e` attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali. 
Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l`inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale. 
Copia dell`inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all`autorita` governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell`art. 31 del codice, provocando, quando e` necessario, le disposizioni dell`autorita` governativa.

Art. 16
Quando e` disposta la liquidazione generale del patrimonio dell`ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.

Art. 17
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell`articolo precedente. decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data in cui e` stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente articolo 14. 

Art. 18
La pubblicita` del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell`articolo 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui e` tenuto il registro delle persone giuridiche.

Art. 19
Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all`autorita` che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale.

Art. 20
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell`ente dal registro delle persone giuridiche.
Il provvedimento di cancellazione e` annotato d`ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale. 

Art. 21
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e registrata la persona giuridica.

Artt. 22 - 30 
Abrogati

Art. 31
Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s`intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui e` fissata la nuova residenza.

Art. 32
Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.

Art. 33
Nel caso previsto dall`articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell`altro coniuge, e sentito ilpubblico ministero.

Art. 34
Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l`istruzione e l`educazione di cui all`articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.

Art.34- bis
Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell`atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell`omologazione del caso previsto dal secondo comma dell`articolo 163 del codice, richiedere l`annotazione a margine dell`atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell`atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l`annotazione di cui all`ultimo comma dell`articolo 163 del codice.

Art.35
Il riconoscimento di cui al secondo comma dell`articolo 251 del codice e autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e minore.
Sulla domanda di legittimazione , di adozione e di revoca dell`adozione di minore di eta` provvede il tribunale per i minorenni.

Art. 36
La rinunzia alla cittadinanza di cui all`articolo 143 ter del codice deve essere fatta dinanzi all`ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed e` trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all`estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all`agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L`agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell`interno che ne cura, a mezzo dell`autorita` competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.

Art. 37
L`iscrizione nel registro previsto nell`articolo 314 del codice si esegue senza spese. 
L`iscrizione della sentenza che revoca l`adozione deve essere altresi` annotata in margine all`iscrizione del decreto di adozione.

Art. 38
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonche` nel caso di minori dall`articolo 269, primo comma, codice civile.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita` giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
Quando il provvedimento e` emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Art. 39
abrogato

Art. 40
La domanda per l`interdizione del minore emancipato e quella per l`interdizione o l`inabilitazione del minore nell`ultimo anno della minore eta`. devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni.

Art. 41
I provvedimenti previsti nell`articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui e` stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 42
I provvedimenti indicati nell`articolo 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell`articolo 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell`autorita` giudiziaria che li ha pronunziati. 

Art. 43
I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento puo` essere fatta al giudice anche verbalmente.

Art. 44
Il giudice tutelare puo` convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela o della curatela.o dell`amministrazione di sostegno e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore e del beneficiario.

Art. 45
La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi. 
Nell`ipotesi prevista nell`articolo 386, ultimo comma, del codice l`autorita` giudiziaria competente provvede in sede contenziosa. 

Art. 46
Tutti gli atti della procedura della tutela , compresi l`inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.
Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.

Art.46 bis
Gli attie i prvvedimenti relativi ai procedimentiprevisti dal titolo XII libro primo del codice non sono soggetti all`ibligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall`articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n°115.

Art. 47
Presso l`ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti un regisrtro delle curatele dei minori emencipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.

Art. 48
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere :
il giorno in cui si e` aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
le risultanze dell`inventario e del conto annuale
l`esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo.

Art. 49
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l`emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;
il nome, il cognome, la condizione, l`eta` e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all`emancipato o all`inabilitato;
la data del provvedimento che revoca l`emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.

Art.49 bis
Nel registro delle amministrazioni delle amministrazioni di sostegno in un capitolo speciale, per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: 1) la data e,gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l`amministrazione di sostegno e, di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d`urgenza ai sensi dell`articolo 405 del codice; 2) le complete generalita` della persona beneficiaria; 3) le complete generalita` dell`amministratore di sostegno o, del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica; 4) la data e, gli estrmi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o, la chiusura dell`amministrazione di sostegno.

Art. 50
Il cancelliere e` responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.

Art. 51
Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all`ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.

Art.51 bis
I provvedimenti previsti negli articoli 485, 1° comma, 508, 1° comma, 509, 1° comma, 517, 2° comma, 528, 1° comma, 529, 530, 1° comma, 620, 2° e 6° comma, 621, 1° comma, 730, 1° comma, e 736, 2° comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.

Art. 52
Presso la cancelleria di ogni tribunale e` tenuto, a cura del cancelliere il registro delle successioni .
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L`inserzione e` fatta d`ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell`atto, negli altri casi.
Il registro e` diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell`eredita` con beneficio d`inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d`inventario e all`amministrazione e liquidazione delle eredita` beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell`invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all`eredita`. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredita` giacenti, nonche` gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari .
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l`indicazione del nome delle persone la cui successione si e` aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

Art. 53
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal cancelliere. Nell`ultima pagina il cancelliere indica il numero dei fogli di cui esso e` composto.
Il registro puo` essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Art. 54
I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal secondo comma dell`articolo 514 del codice, possono fare annotare tale domanda in margine all`iscrizione in separazione.
Eseguita l`annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non puo` cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l`annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.

Art. 55
Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale secondo l`articolo 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 56
Il provvedimento dell`autorita` amministrativa con il quale si dispone che si proceda all`espropriazione a norma dell`articolo 838 del codice e` dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all`interessato, il quale puo` impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.
Si osservano nell`espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull`espropriazione per pubblica utilita`.

Art. 57
Le azioni previste dagli articoli 848 e 849 del codice sono di competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.
Nel caso regolato dall`articolo 849 il giudice fissa con ordinanza l`udienza per la comparizione del rappresentante dell`associazione professionale il quale puo` delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici

Art. 57-bis
L`autorizzazione prevista nell`articolo 915, 1° comma, del codice e` data dal tribunale in composizione monocratica.

Art. 58
Le modalita` e gli effetti dell`affrancazione del fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925, n. 998, e del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426
Il prezzo di affrancazione puo` essere corrisposto anche in titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la determinazione del loro valore, le disposizioni dell`articolo 9 della legge anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.

Art. 59
La domanda per la nomina dell`amministratore o per la designazione dell`istituto di credito nei casi previsti dall`articolo 1003 del codice, se non e` proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente del tribunale: nel caso di nomina dell`amministratore, al presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte piu` rilevante di essi. 
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l`altra parte.
Contro tale provvedimento si puo` proporre reclamo al presidente della corte d`appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Art. 60
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell`articolo 1092 del codice sono l`ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell`agricoltura.

Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio puo` essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento e` deliberato dall`assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell`articolo 1136 del codice, o e disposto dall`autorita` giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell`edificio della quale si chiede la separazione.

Art. 62
La disposizione del primo comma dell`articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall`articolo 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall`assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell`articolo 1136 del codice stesso.

Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall`assemblea , l`amministratore puo` ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione .
Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all`anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l`amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l`autorizzazione, puo` sospendere al condomino moroso l`utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

Art. 64
Sulla revoca dell`amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell`articolo 1129 e dall`ultimo comma dell`articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l`amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale puo` essere proposto reclamo alla corte d`appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio puo` richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell`articolo 80 del Codice di Procedura Civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l`assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite. 

Art. 66
L`assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall`articolo 1135 del codice, puo` essere convocata in via straordinaria dall`amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e` fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell`edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell`amministratore, l`assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria puo` essere convocata a iniziativa di ciascun condo`mino. 
L`avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l`adunanza.

Art. 67
Ogni condo`mino puo` intervenire all`assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell`edificio appartenga in proprieta` indivisa a piu` persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che e` designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L`usufruttuario di un piano o porzione di piano dell`edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all`ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell`edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.

Art. 68
Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprieta` esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell`intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. 
Nell`accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.

Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell`interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell`edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di bassa portata, e` notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o przioni di piano.

Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio puo` essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma e` devoluta al fondo di cui l`amministratore dispone per le spese ordinarie.

Art. 71
Il registro indicato dal 4° comma dell`articolo 1129 e dal 3° comma dell`articolo 1138 del codice e` tenuto presso l`associazione professionale dei proprietari di fabbricati.
.
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.

Art. 73
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario. 
Le offerte per intimazione, previste dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216,primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.

Art.73 bis
I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica 

Art. 74
Il processo verbale dell`offerta reale deve essere redatto in conformita` delle disposizioni dell`articolo 126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell`oggetto dell`offerta e le dichiarazioni del creditore.
Quando l`offerta e` accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.
Se il creditore non e` presente all`offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.
L`intimazione prescritta dall`articolo 1212, n° 1, del codice, puo` essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell`offerta. In ogni caso tra l`intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre. 

Art. 75
L`atto di intimazione, nei casi previsti dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere l`indicazione del giorno, dell`ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell`immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l`offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell`ora indicati nell`atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell`articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.

Art. 76
I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito.

Art. 77
Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice , ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, puo` autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.

Art. 78
Il pubblico ufficiale, che a norma dell`articolo 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformita` del successivo articoli 1212, n° 3, e dell`articolo 126 del Codice di Procedura Civile, e consegnarne copia al depositario, nonche` al creditore comparso, se la richiede.
Se il creditore non e` stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Art. 79
Il sequestratario dell`immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell`articolo 1216 del codice, e` nominato, se non vi e` giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l`immobile.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto e` ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.
La consegna dell`immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.

Art. 80
L`atto di intimazione previsto dall`articolo 1217 del codice, se non e` determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in localita` diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l`indicazione del giorno, dell`ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.
Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito puo` essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.

Art. 81
Nei casi previsti dagli articoli 1286, terzo comma e 1287, terzo comma, del codice, l`istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi e giudizio pendente, davanti l`autorita` giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 749 e 750 del codice di procedura civile. 

Art. 82
L`istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell`aritcolo 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell`articolo 1510 del codice.
Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto; contro di questo e` ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione.
La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.

Art. 83
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell`articolo 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo articolo 1516 : 
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;
2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni , per le merci e le derrate.
La vendita all`incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicita` commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.
Il verbale d`incanto e` depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si e` proceduto alla vendita.( ora del tribunale)
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali e consegnato alla parte richiedente e l`altro, vistato da questa, e conservato dalla persona che ha eseguito l`incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, e` stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l`incarico e stato eseguito.

Art. 84
Il contratto di vendita con riserva di proprieta` di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell`articolo 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto pubblico.

Art.85-91
abrogati

Art. 92
Il decreto, previsto dall`articolo 2409 del codice, che nomina l`amministratore giudiziario nelle societa` di cui ai capi V e VI del libro V del codice, priva l`imprenditore, dalla sua data, dell`amministrazione della societa` nei limiti dei poteri conferiti all`amministratore giudiziario.
Salvo cheil decreto disponga diversamente, l`amministratore giudiziario non puo` compiere atti eccedenti l`ordinaria amministrazione senza l`autorizzazione del tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l`amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della societa`. All`amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti, poteri dell`assemblea.Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l`approvazione del tribunale.
Il compenso dell`amministratoregiudiziario e` determinato dal tribunale.

Art. 93
L`amministratore giudiziario e`, per quanto attiene all`esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Art. 94
L`amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e puo` essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina. 
L`amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove e` la sede principale dell`impresa, il conto della gestione. L`avvenuto deposito e comunicato immediatamente alla societa`.
Il presidente del tribunale con decreto fissa l`udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all`amministratore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 95
Quando le leggi o le norme corporative non dispongono, l`appartenenza alla categoria d`impiegato o di operaio e` determinata dal Regio decreto legge 13 novembre 1994, n° 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n° 562. 

Art. 96
L`imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell`assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui e stato assunto.
Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell`ambito di ciascuna delle categorie indicate nell`articolo 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell`ordinamento dell`impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l`imprenditore e il prestatore di lavoro circa l`assegnazione della qualifica, l`accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell`ispettorato corporativo ( oggi ispettorato del lavoro) che presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.
Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell`accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l`accertamento sia viziato da errore manifesto. 

Art. 97
Nel caso previsto dall`articolo 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.

Art. 98
Nei rapporti d`impiego inerenti all`esercizio dell`impresa, in mancanza di norme corporative o di usi piu` favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l`impiegato nei casi d`infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio , la durata del periodo feriale , del periodo di preavviso , la misura dell`indennita` sostitutiva di questo e l`ammontare dell`indennita` di anzianita` in caso di cessazione del rapporto , si applicano le corrispondenti norme del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n° 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n° 562. Le richiamate norme si applicano altresi` ai rapporti d`impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonche` ai rapporti d`impiego non inerenti all`esercizio di un`impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi piu` favorevoli al prestatore di lavoro. 

Art. 99
Le disposizioni relative all`istituzione del registro delle imprese previsto dall`articolo 2188 del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto stabilira` altresi` la data di attuazione del registro delle imprese, nonche` le condizioni per l`iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.


Art. 100
abrogato

Art. 101
abrogato

Art.101.bis
Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e` prescritta l`iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

Art.101-ter
Ai fini della pubblicita` prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la societa` richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicita` attuata nello Stato ove e` situata la sede principale. Dell`avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societa` per azioni e a responsabilita` limitata.

Art.101-quater
Le societa` soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunita` economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato piu` sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicita` dell`atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell`Ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie depositando negli altri l`attestazione dell`eseguita pubblicita`.

Art. 102
Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle societa` saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all`entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.

Art. 103
I provvedimenti del tribunale previsti dall`articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all`ufficio del registro delle imprese per l`iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale per l`iscrizione nel registro delle societa`.
L`amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell`articolo 2409 del codice, e` scelto possibilmente fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari. A lui si applicano gli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.

Art. 104
Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall`art. 2417 del codice, deve sentire gli amministratori delle societa`. Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle societa` fiduciarie.

Art. 105
La liquidazione coatta amministrativa delle societa` cooperative e` regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa`, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Art. 106
Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della societa` cooperativa a norma dell`articolo 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l`autorita` governativa che ha nominato il commissario.

Art. 107
Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

Art. 108
abrogato

Art. 109
abrogato

Art. 110
La competenza dell`autorita` governativa nell`esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice e` determinata dalle leggi speciali.

Art. 111
Le norme per l`attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all`entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori e i controlli dell`autorita` governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.

Art. 111-bis
La misura rilevante di cui all`articolo 2325 bis del codice e quella stabilita a norma dell`articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, e risultante alla data del 1° gennaio 2004. Nel caso previsto dall`articolo 2409-bis secondo comma del codice, si applicano alla societa` di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2 , 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Art. 111-ter
Chi richiede l`iscrizione presso il registro delle imprese dell`atto costitutivo di una societa` deve indicarne nella domanda l`indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove e` posta la sua sede.In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

Art. 111-quater
La societa` di revisione di cui all`articolo 2447-ter del codice e` scelta tra quelle iscritte nell`albo speciale delle societa` di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le societa` e la borsa a norma delle leggi speciali.

Art. 111- quinqies
(Norma che sostituisce l`articolo 2632 del codice civile)

Art. 111-sexies
Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.

Art. 111-septies
Le cooperative sociali che rispettino le norma di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381, sono considerate indipendentemente dai requisiti di cui all`articolo 2513 del codice, cooperative a mutualita` prevalente.Le cooperative agricole che esercitano le attivita` di cui all`articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualita` prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell`articolo 2513 del codice. Le piccole societa` cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n° 266, nel termine previsto all`articolo 233-duodecies del codice , devono trasformarsi nella societa` cooperativa disciplinata dall`articolo 2522 del codice.

Art. 111-octies
Sono investitori istituzionali destinati alle societa` cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n° 48, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da societa` cooperative.

Art. 111- novies
Le societa` di revisione di cui al secondo comma dell`articolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n°88.

Art. 111-decies
Fermo restante la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell`obbligo di devoluzione previsto dall`articolo 17 della legge 23 dicembre 200, n°388, la modificazione delle clausole previste dall`articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n° 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 1513 del codice. Gli amministratori devono, tuttavia, redigere, un bilancio ai sensi dell`articolo 2545-octies del codice.

Art. 111-undeces
Il Ministro delle attivita` produttive di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, cosi` come definite dall`articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell`impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all`anno di esercizio.

Art. 111-duodecies
Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all`articolo 2361, comma secondo, del codice siano societa` per azioni, in accomandita per azioni o societa` a responsabilita` limitata, le societa` in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le societa` per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall`articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991m n°127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.

Art. 111-terdecies
La deliberazione prevista dal secondo comma dell`articolo 2446 del codice civile e` verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell`articolo 2436 del codice.

Art. 111-quaterdecies
La durata del primo incarico di controllo puo` coincidere con quello di revisione affidato alla stessa societa`.

Art.112
abrogato

Art. 113
Il reclamo menzionato nell`articolo 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente puo` proporre reclamo alla corte d`appello.
Il tribunale o la corte puo` ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.

Art.113-bis
Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell`articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte puo` avvalersi del procedimento stabilito nell`articolo 745 del codice di procedura civile.
Dello stesso procedimento la parte puo` avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.
Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.

Art.113-ter
Il reclamo previsto nell`articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalita`, davanti al tribunale nella cui circoscrizione e` stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilita`.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale e consentito reclamo alla corte d`appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilita`, anche al conservatore.
A margine della formalita` eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non e` proposto o e rigettato definitivamente, la formalita` perde ogni effetto.

Art. 114
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell`assente, emessa a termine degli articoli 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell`articolo 58 del nuovo codice.
Fino al 30 giugno 1942 non puo` essere dichiarata la morte presunta nell`ipotesi prevista nell`articolo 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli articoli 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell`assente.

Art. 115
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell`articolo 14 della legge 27 maggio 1929, n° 847, e` ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta e` abrogato.

Art.116
L`impugnazione prevista nell`articolo 123, primo comma, del codice non puo` essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono piu` impugnare.

Art. 117
Se il matrimonio e` stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed e` stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali riconosciuti ai sensi dell`articolo 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.

Art. 118
Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data.

Art. 119
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.

Art. 120
L`azione di disconoscimento di paternita` e` soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice , anche quando si tratta di impugnare la legittimita` di figli nati prima dell`entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l`azione non sia gia` estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.

Art. 121
Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell`articolo 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda e` stata proposta prima del 1° luglio 1939.

Art. 122
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non puo` essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del 1° luglio 1939, purche` i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall`apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.

Art. 123
(I commi: primo, secondo e terzo del presente articolo sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 7 del 1963 )
Nei casi in cui l`azione per la dichiarazione giudiziale di paternita` e` ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa e` soggetta al termine stabilito dall`articolo 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternita` o di maternita` naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternita` o di maternita` naturale proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non e` intervenuto il decreto contemplato dall`articolo 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia gia` ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.

Art. 124
La disposizione dell`articolo 286 del codice e applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima del 1° luglio 1939.

Art. 125
La disposizione dell`art. 287 del codice e` applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura.

Art. 126
La disposizione del secondo camma dell`articolo 293 del nuovo codice e` applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state gia` impugnate ai sensi dell`art. 205 del codice del 1865.

Art. 127
Le disposizioni del codice sulla revoca dell`adozione si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939.

Art.128
Se l`ipotesi prevista dall`articolo 342 del codice si e` verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, puo` privare il genirtore della patria potesta` sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e puo` provvedere in conformita` all`articolo 342 del codice.

Art. 129
Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1° luglio 1939.
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori gia` nominati conservano l`ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d`incapacita` previste dal codice stesso.

Art. 130
La disposizione dell`articolo 428 del codice e applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939.

Art. 131
Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969, n°3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l`articolo 381 del nuovo codice.

Art. 132
L`erede col beneficio d`inventario puo` promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell`articolo 503 del codice anche se l`accettazione, e` stata fatta prima del 21 aprile 1940.

Art. 133
La rinunzia all`eredita` o al legato, fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorche` si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data.

Art. 134
La disposizione dell`articolo 528 del codice e` applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non e` nel possesso di beni ereditari.
L`obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell`eredita` giacente incombe anche sui curatori gia` nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.

Art. 135
Le norme sulla riduzione delle donazioni sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purche` la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal codice.
La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione, sull`imputazione e sulla riunione fittizia.
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all`atto di donazione.

Art. 136
Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai numeri 1 e 4 dell`articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita` perche` nati anteriormente al 1° luglio 1939
I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facolta` di chiedere l`assegno vitalizio anche per le successioni gia` aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l`assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.

Art. 137
Non possono essere promosse ne` proseguite azioni per la dichiarazione di nullita`, per vizio di forma, per incapacita` a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullita` ammessa anche da questo non puo` essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.

Art. 138
Le condizioni di vedovanza ammesse dall`ultimo comma dell`articolo 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.

Art. 139
I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell`onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.

Art. 140
Ancorche` la divisione sia stata gia` effettuata, si applica la norma dell`articolo 759 del codice, se l`evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.

Art. 141
Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si e` verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell`articolo 802 del codice e` applicabile anche se la causa di revocazione e` anteriore.

Art.142-149
abrogati

Art. 150
Per l`acquisto dei frutti al termine dell`usufrutto, se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell`art. 480 del codice del 1865.

Art. 151
Le disposizioni dell`articolo 999 del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall`usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.

Art. 152
Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta all`usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.

Art. 153
La disposizione dell`articolo 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.

Art. 154
Se l`interclusione del fondo si e` verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non e` tenuto a dare il passaggio senza indennita`.

Art. 155
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell`ultimo comma dell`articolo 1138 del codice e nell`articolo 72 di queste disposizioni.

Art. 156
I condomini costituiti in forma di societa` cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 157
Per i diritti spettanti al possessore, all`usufruttuario o all`enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto e` stabilito dall`articolo 152 di queste disposizioni.

Art. 158
Il termine per l`usucapione delle servitu` discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell`articolo 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitu` non si e` compiuta prima del 28 ottobre 1941.

Art. 159
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l`entrata in vigore del codice si determina in conformita` dell`articolo 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.

Art. 160
Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore , all`inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell`entrata in vigore del codice stesso, se l`offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l`inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.

Art. 161
I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell`entrata in vigore del nuovo codice , producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.
Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall`articolo 1284 del nuovo codice.

Art. 162
La disposizione dell`articolo 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.

Art. 163
Il giudice puo` ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all`entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.

Art. 164
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell`articolo 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell`entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato gia` iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.

Art. 165
Gli effetti dell`annullamento o della risoluzione dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all`entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 166
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all`entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata dalle disposizioni del codice del 1865.

Art. 167
Le disposizioni dell`articolo 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell`entrata in vigore del codice stesso, quando l`eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.

Art. 168
Le disposizioni relative agli effetti dell`eccessiva onerosita` sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima dell`entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l`eccessiva onerosita` si siano verificati dopo.

Art. 169
Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all`entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.

Art. 170
Le disposizioni del secondo comma dell`articolo 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l`impedimento del terzo ad accettare l`incarico si verificano dopo.

Art. 171
Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell`entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l`annullamento.

Art. 172
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualita` della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla , si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all`entrata in vigore del codice, purche` la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.

Art. 173
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita tranne quella del primo comma dell`articolo 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all`entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.

Art. 174
Le disposizioni dell`articolo 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all`entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.

Art. 175
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprieta` fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall`articolo 1524 del codice, le formalita` relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell`entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di proprieta` non puo` essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.

Art. 176
Le disposizioni degli articoli 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell`entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.

Art. 177
Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all`esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all`entrata in vigore del codice stesso.

Art. 178
La prescrizione stabilita dall`articolo 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell`entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell`immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia gia` decorso il termine stabilito dall`articolo 1478 del codice del 1865.

Art. 179
I patti di preferenza previsti dall`articolo 1566 del codice che alla data dell`entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.
Le modalita` per l`esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell`articolo 1566 predetto, si osservano se l`esercizio medesimo ha luogo dopo l`entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.

Art. 180
I rapporti di locazione in corso al giorno dell`entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore.

Art. 181
Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l`opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l`entrata in vigore del codice stesso.

Art. 182
Le disposizioni dell`articolo 1694 e della seconda parte dell`articolo 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all`entrata in vigore del codice stesso.

Art. 183
Le disposizioni degli artticoli 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso.

Art. 184
Le cause di estinzione del mandato sono regolate dal codice se si verificano dopo l`entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.

Art. 185
La disposizione del secondo comma dell`articolo 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all`entrata in vigore del codice stesso.

Art. 186
Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all`entrata in vigore del nuovo codice, puo` pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell`articolo 1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall`entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall`articolo 2136 del codice del 1865.

Art. 187
Le disposizioni degli articoli 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli articoli 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l`entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell`articolo 1899, se la proroga tacita non e gia` avvenuta anteriormente all`entrata in vigore medesima, le disposizioni dell`articoli 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l`entrata in vigore medesima, le disposizioni degli articoli 1914, secondo comma e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l`entrata in vigore medesima.

Art. 188
Le disposizioni dell`articolo 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all`entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.
Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l`entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell`articolo 1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.

Art. 189
Le disposizioni del primo comma dell`articolo 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all`entrata in vigore del codice stesso, anche se l`obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si applica se l`obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.

Art. 190
La disposizione dell`articolo 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all`entrata in vigore del codice stesso se l`obbligazione principale scade dopo.
Se l`obbligazione e` gia` scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell`articolo 1957 decorre dall`entrata in vigore suddetta.

Art. 191
La disposizione del secondo comma dell`articolo 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall`entrata in vigore del codice stesso.

Art. 192
Il debitore puo` valersi della facolta` accordatagli dall`articolo 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all`entrata in vigore del codice stesso.

Art. 193
Le disposizioni degli articoli 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all`entrata in vigore di esso.

Art. 194
Le disposizioni degli articoli 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilita` del loro autore sono avvenuti anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso.

Art. 195
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni ll, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell`entrata in vigore del codice, salvo quanto e stabilito negli articoli seguenti.

Art. 196
Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell`entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall`ultimo comma dell`articolo 2097 ( articolo abrogato dalla legge n° 630 del 1962) del codice stesso, il prestatore di lavoro puo` recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.

Art. 197
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall`articolo 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all`entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell`articolo medesimo, e il termine per l`impugnazione decorre dalla data predetta.

Art. 198
I patti di non concorrenza previsti dall`articolo 2125 del codice, che al giorno dell`entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell`articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.

Art. 199
L`inabilitato, che al giorno dell`entrata in vigore del codice esercita un`impresa commerciale, non puo` continuarla se non con l`autorizzazione prevista dall`articolo 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.

Art. 200
Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio per gli imprenditori che esercitano un`attivita` commerciale e per le societa` soggette a registrazione , entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.
Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.
Fino all`attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese, la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.

Art. 201
Ai contratti d`opera stipulati prima dell`entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell`articolo 2226 del codice, salvo che la consegna dell`opera avvenga posteriormente all`entrata in vigore del codice stesso.

Art. 202
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di prestazione d`opera intellettuale in corso al giorno dell`entrata in vigore del codice stesso, salva l`osservanza delle leggi speciali.

Art. 203
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell`entrata in vigore del codice stesso.

Art. 204
Le societa` civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purche` questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.
Le societa` civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle societa` semplici a partire dal 1° luglio 1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.
Alle societa` civili costituite in forma di societa` per azioni, esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di societa`.

Art. 205
Le societa` commerciali e le societa` cooperative, esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalita` stabilite dal codice secondo le norme dettate dall`articolo 100 di queste disposizioni.

Art. 206
Le societa` commerciali e le societa` cooperative, legalmente costituite al giorno dell`entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l`atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945 . Fino a questa data le disposizioni dell`atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell`attuazione del codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti.

Art. 207
Non e` necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell`articolo 2292 del codice, se il socio e` receduto o defunto almeno un anno prima dell`entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome e` stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.

Art. 208
L`incapace, che sia socio di una societa` in nome collettivo o socio accomandatario di una societa` in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall`entrata in vigore di questo.
Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l`incapace puo` essere escluso a norma dell`articolo 2286 del codice.

Art. 209
Hanno immediata applicazione con l`entrata in vigore del codice, anche per le societa` esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell`atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonche` le disposizioni del titolo XI del libro V del codice. Le societa`, che anteriormente al giorno dell`entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformita` delle disposizioni degli articoli 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.

Art. 210
L`emissione di obbligazioni da parte di societa` per azioni, esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice, e` regolata dalle nuove disposizioni Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.

Art. 211
Le modificazioni dell`atto costitutivo e dello statuto delle societa` commerciali e delle societa` cooperative, esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice, nonche` la trasformazione e la fusione delle societa` stesse sono regolate dalle nuove disposizioni.

Art.211-bis
Il secondo periodo dell`articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.

Art. 212
Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonche` quelle emesse a norma dell`ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della societa` emittente prevista dall`atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.
Dalla data predetta sono vietate anche per le societa` esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo . Sono nulle altresi` le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell`entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.

Art. 213
Salvo contraria disposizione dell`atto costitutivo o dello statuto, la durata dell`ufficio degli amministratori delle societa` esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall`ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o piu` amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione del secondo comma dell`articolo 2385 del codice.

Art. 214
Le disposizioni dell`articolo 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell`entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.

Art. 215
Le societa` per azioni, che al giorno dell`entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della societa` per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.
Le societa` per azioni, che al giorno dell`entrata in vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare l`assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.

Art. 216
Le societa` a garanzia limitata , esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del Regio decreto 4 novembre 1928, n° 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle societa` a responsabilita` limitata.

Art. 217
Le societa` cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le societa` cooperative a responsabilita` illimitata e per le societa` cooperative a responsabilita` limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni.
Le societa` cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell`articolo 41 del Regio decreto 4 novembre 1928, n° 2325.

Art. 218
Le societa` commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell`entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le societa` commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l`entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

Art. 219
I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all`entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Art. 220
La disposizione del secondo comma dell`articolo 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all`entrata in vigore del codice.

Art. 221
L`imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, uniformare alla disposizione dell`articolo 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso.
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Art. 222
La disposizione dell`articolo 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.
Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest`ultima data.

Art. 223
I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945.
Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti all`autorita` giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio e sciolto.

Art.223- bis
La societa` di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile , iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l`atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004. Le decisioni di trasformazione della societa` a responsabilita` limitata in societa` per azioni possono essere previste entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con voto favorevole di una maggioranza che rappresenti piu` della meta` del capitale sociale.Le deliberazioni dell`assemblea straordinaria di mero adattamento dell`atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunta le deliberazioni dell`assemblea straordinaria aventi ad oggetto l`introduzione nello statuto i clausole che escludono l`applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali societa` resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003. Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell`atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto. Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le societa` di cui ai capitoli V, VI, e VII l titolo V del libro V del codice civile, anche costituite anteriormente a detta data , che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo.Si applica in tale caso l`articolo 2331, quarto comma, del codice. Le societa` costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001 n° 366.Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova visione.

Art.223- ter
Le societa` per azioni costituite prime del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della societa` per azioni per il tempo stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata.

Art. 223- quater
Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3) e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell`atto costitutivo o, rispettivamente alla deliberazione , i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l`originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione e` stato consegnato al notaio. L`autorita` competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma e` altresi` legittimata, qualora l`iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidita` a proporre istanza per la cancellazione della societa` medesima dal registro.Il tribunale provvede, sentita la societa`, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell`istanza si applica l`articolo 2332 del codice.

Art. 223- quinquies
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all`omologazione dell`atto costitutivo o di deliberazione assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali nel registro delle imprese

Art. 223- sexies
Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo che l`azione sia stata gia` proposta.Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004,le azioni per l`annullamento o la dichiarazione di nullita` delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.

Art. 223- septies
Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori ed ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza per le societa` che abbiano adottato il sistema dualistico e, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato interno per il controllo sulla gestione, per le societa` che abbiano adottato il sistema monastico. Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presenti nelle leggi speciali e` da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificita` di tali organi.

Art. 223-octies
La trasformazione prevista dall`articolo 2500-octies del codice civile e` consentita alle associazioni e alle fondazioni costituite prima del 1°gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalita`, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtu` di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell`ipotesi di fondi creati in virtu` di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione e` consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte. La trasformazione di cui al primo comma non e` consentita alle fondazioni bancarie.

Art. 223-novies
I procedimenti previsti dall`articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1a` gennaio 2004 proseguono secondo le norme anteriormente vigenti. Il tribunale ha il poterei dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportano la sanatoria delle irregolarita` denunciate.

Art.223-decies
Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1°gennaio 2004.

Art.223- undecies
I bilanci relativi all`esercizio chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti. I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

Art.223-duodecies
Le societa` di cui ala capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l`atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005. Le deliberazioni necessarie per l`adeguamento dell`atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni normative trova applicazione anche per l`adeguamento delle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n°366 del 2001.Le modifiche statutarie necessarie per l`attribuzione all`organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all`adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall`assemblea straordinaria con le modalita` e le maggioranze indicate nei commi precedenti. Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell`atto costitutivo e dello statuto, conservano le loro efficacia anche se non conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto. Dalla data del 1° gennaio 2004, non possono essere iscritte nel registro delle imprese le societa` di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tal caso l`articolo 2331, quarto comma, del codice covile. Le disposizioni fiscali di carattere agevolativi previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualita` prevalente. Conservano le agevolazioni fiscali le societa` cooperative e i loro consorzi che con le modalita` e le maggioranze previste, per le deliberazioni assembleari dell`articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le societa` cooperative a mutualita` prevalente entro il 31 marzo 2005.

Art.223- terdecies
Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l`articolo 223-duodecies; il termine per l`adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile e` fissato al 30 giugno 2005.Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all`iscrizione presso l`Albo delle societa` cooperative. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n°366 del 2001.

Art.223-quaterdecies
Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall`articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601, alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell`ammontare minimo del capitale della nova societa`, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.223-quinquiesdecies
Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall`articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601, alla data del 1° gennaio 2004 , possono deliberare la trasformazione in societa` lucrative, con le maggioranze previste dall`articolo 2545- decise del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. In deroga all`articolo 2545.quater del codice civile, le cooperative di cui ala primo comma, qualora non accedono ai benefici fiscali, devono destinare la fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti annuali. L`obbligo di cui all`articolo 2545-undecies del codice, si applica salva la rinunzia ai beneficiari fiscali da parte della cooperative, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell`articolo 2545-ter, primo comma del codice dal 1° gennaio 2004.

Art.223- sexiesdecies
Entro il 30 giugno 2004, il Ministeri delle attivita` produttive, predispone un Albo delle societa` cooperative tenuto presso il Ministero delle attivita` produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualita` prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica.In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualita` prevalente. Il Ministero delle attivita` produttive, di concerto con il Mnistero dell`economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all`articolo 2519 e 2525 del codice, tenuto conto delle variazioni dell`indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall`ISTAT.

Art.223-septiesdecies
Fermo restante quanto previsto dagli articoli 2545-septiesbecies e 2545- octiesdecies, del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l`esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina dal liquidatore con provvedimento dell`autorita` di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese.Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all`autorita` governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza a seguito di comunicazione dell`autorita` di vigilanza, il conservatore nel registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della societa` cooperativa o dell`ente mutualistico dal registro medesimo.

Art.223-octiesdecies
I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti. I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2004, possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

Art. 223-noviesdecies
Le societa` cooperative poste in liquidazione prima del 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori. Le societa` cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

Art.223-vicies
I procedimenti riguardanti societa` cooperative previsti dall`articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.

Art.223-vicies semel
Il limite di cinque anni, previsto dall`articolo2341-bis, si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e, decorre dalla medesima data.

Art.223-vicies bis
Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell`articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.

Art.223-vicies ter
Non si applica la lettera e) del primo comma dell`articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purche` deliberata entro il 30 giugno 2004.

Art. 224
Salvo quanto e` disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformita` delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice , produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell`entrata in vigore di questo.

Art. 225
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell`omissione della trascrizione o dell`annotazione non si applicano agli atti anteriori all`entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.

Art. 226
La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli articoli 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell`entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.

Art. 227
Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi , non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell`entrata in vigore di questo.

Art. 228
La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell`entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell`accettazione dell`eredita`.

Art. 229
Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834 del codice relative all`ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell`entrata in vigore del codice stesso, ancorche` trascritte successivamente.

Art. 230
Salvo quanto e` disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del Regio decreto 28 marzo 1929, n° 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sara` provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s`intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.

Art. 231
Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:
1) gli atti menzionati dai numeri 10, 11 e 12 dell`articolo 2643 del codice agli effetti previsti dall`articolo 19 della legge sui libri fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice;
3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso;
4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.

Art. 232
L`annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall`articolo 19, lett. c, della legge sui libri fondiari o l`omissione dell`annotazione medesima produce dal giorno dell`entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.

Art.232-bis
A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilita` per danni del conservatore dei registri immobiliari e` regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.

Art. 233
Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata sentenza definitiva, ancorche` di primo grado.
La prova testimoniale per gli atti eseguiti anteriormente all`entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non e` da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del Codice Civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.

Art. 234
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati , all`ordine dei privilegi e all`efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.

Art. 235
La disposizione dell`articolo 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell`entrata in vigore del codice stesso, se l`indennita` dovuta dall`assicuratore non e` stata ancora corrisposta.

Art. 236
Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall`articolo 2778 del codice, esso e` preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.

Art. 237
Se il pegno e` stato costituito anteriormente all`entrata in vigore del codice, le condizioni per l`efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.
Si osservano invece le disposizioni del codice per cio` che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio.
Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell`articolo 1888 del codice del 1865, se il secondo credito e` divenuto esigibile anteriormente all`entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 238
L`opponibilita` ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti e` regolata dalle disposizioni del codice , quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.

Art. 239
Le disposizioni dell`articolo 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.

Art. 240
Le ipoteche iscritte prima dell`entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall`entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia , secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine piu` breve.

Art. 241
La disposizione dell`ultimo comma dell`articolo 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell`entrata in vigore del codice stesso. L`estensione degli effetti dell`iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.

Art. 242
Le disposizioni del codice, secondo le quali l`esercizio di determinate facolta` del terzo acquirente dell`immobile ipotecato e` subordinato alla trascrizione del titolo , non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all`entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell`effetto richiesta.

Art. 243
Le disposizioni degli articoli 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso.

Art. 244
Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche e` in corso all`entrata in vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l`espropriazione, si osservano le disposizioni dell`articolo 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con Regio decreto 18 dicembre 1941, n°1368.

Art. 245
Gli effetti del sequestro conservativo e del pignoramento eseguiti anteriormente all`entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.

Art. 246
Le disposizioni dell`articolo 2932 del codice si applicano anche se l`obbligo di concludere il contratto e` sorto anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso, purche` l`inadempimento si verifichi posteriormente.

Art. 247
Cessano di avere effetto dalla data dell`entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse.

Art. 248
Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.
Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario.

Art.249
abrogato

Art.250
abrogato

Art. 251
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta esperssione s`intendono comprese, oltre all`istituto di emissione, le imprese autorizzate a controllate, a norma delle leggi vigenti, dell`ispettorato per la difesa del risparmio e per l`esercizio del credito.

Art. 252
Quando per l`esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l`usucapione il codice stabilisce un termine piu` breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all`esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso e` stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se e` stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se e` stabilito dal III libro e dall`entrata in vigore del codice stesso se e` stabilito dagli altri libri, purche`, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l`acquisto di un diritto e` subordinato al decorso di un termine piu` breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.

Art. 253
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicita`, si eseguono con l`osservanza di dette leggi.

Art. 254
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell`articolo 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 255
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell`articolo 1524 del codice e per le formalita` della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell`atto da trascriversi.
Il numero d`ordine della trascrizione e` quello progressivo del registro delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall`art. 36 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n°1368.

Art.256
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s`intendono richiamate le disposizioni corrispondenti al nuovo codice.

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